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Ordinanza — n. 27336/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise aggravated theft charge at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of contention regarding aggravated theft was raised for the first time in the current proceedings. The appellant attempted to challenge the aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code only through written conclusions before the territorial court, bypassing the appellate stage. Consequently, the court ruled that this issue was precluded from being examined at this level, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 625 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground of contention is raised for the first time in the current proceedings, as it was not properly raised during the appeal stage, thereby precluding examination by the Court of Cassazione.

Parole chiave

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inadmissible appeal first instance waiver aggravated theft procedural preclusion Article 625 Penal Code failure to appeal procedural economy aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625 cod. pen.
art. 625 cod. pen
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Mingerulli Angelo Pio nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/09/1991; avverso la sentenza del 30 gennaio 2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia, che aveva affermato la penale responsabilità di Angelo Pio Mingerulli, per il reato di furto aggravato in abitazione; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 625 cod. pen., è indeducibile in questa sede in quanto afferente ad una censura non sollevata con l’appello proposto (ma, per la prima volta, con le conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte territoriale) e, quindi, già in grado d’appello inammissibile e non proponibile in questa sede per la prima volta in questa sede, presupponendo un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere esten