Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning, ruling it is merely a factual re-evaluation barred from review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding his criminal liability for aggravated theft. The court determined that the appeal merely proposed a different factual reconstruction and evidentiary assessment, which is precluded from review at this stage. Consequently, the court upheld the lower courts' findings as free of logical or legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging a judgment solely on grounds of insufficient reasoning is inadmissible if it amounts to a new assessment of facts or evidence, as the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the courts of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Matei Vasile nato in Romania il 09/07/1985; avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di L'Aquila; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di L’Aquila, che aveva affermato la penale responsabilità di Vasile Matei, per il reato di furto aggravato in abitazione; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, non è deducibile in questa sede in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione storica dei fatti e in una differente valutazione di rilevanza e attendibilità delle prove, attività preclusa a questa Corte, che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dove, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sono state esplicitate le ragioni del convincimento (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere este