Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and generic recidiva criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and the denial of generic mitigating circumstances, but the court ruled that re-evaluating evidence and facts is precluded at this stage. Furthermore, the court found the criticism regarding recidiva to be generic and noted that the lower court's refusal of mitigating circumstances was sufficiently motivated without needing to address every single element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely proposes a different reconstruction of facts or a new evaluation of evidence, as the Court of Cassation cannot substitute its own assessment for that of the courts of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Porcelli Agostino nato a Lucera il 26/10/1972; avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Fermo, che aveva affermato la penale responsabilità di Agostino Porcelli, per il reato di minaccia aggravata; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, non è deducibile in questa sede in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione storica dei fatti e in una differente valutazione di rilevanza e attendibilità delle prove, attività preclusa a questa Corte, che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dove, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sono state esplicitate le ragioni del convincimento (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, a mezzo del quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la censura afferente all’applicazione della recidiva è generica, in quanto evocata nella sola rubrica del motivo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025