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Ordinanza — n. 27331/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27331/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27331/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente sul ricorso proposto da: Durante Alex nato a Giulianova il 05/12/1996 avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di L'Aquila; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), che aveva affermato la penale responsabilità di Alex Durante, per il reato di minaccia; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. , è manifestamente infondato (avendo la Corte territoriale indicato, seppur sinteticamente, le ragioni che hanno fondato la relativa decisione), inammissibile (essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, indeducibile, in quanto, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati (con le quali il ricorrente non si confronta), sono insindacabili questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27331/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. , è manifestamente infondato (avendo la Corte territoriale indicato, seppur sinteticamente, le ragioni che hanno fondato la relativa decisione), inammissibile (essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, indeducibile, in quanto, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati (con le quali il ricorrente non si confronta), sono insindacabili questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale timore sanzione penale pene condizionali gravi addebiti penali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Durante Alex nato a Giulianova il 05/12/1996 avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di L'Aquila; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), che aveva affermato la penale responsabilità di Alex Durante, per il reato di minaccia; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. , è manifestamente infondato (avendo la Corte territoriale indicato, seppur sinteticamente, le ragioni che hanno fondato la relativa decisione), inammissibile (essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, indeducibile, in quanto, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati (con le quali il ricorrente non si confronta), sono insindacabili questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il C