Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised a violation of Article 99 of the Penal Code for the first time before the Supreme Court, whereas this ground was previously only discussed regarding the balancing of interests in the appellate court. The court rejected the appeal because new legal arguments must be presented at the first instance or in the appeal, not introduced for the first time at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be based on grounds raised in lower proceedings; new legal arguments introduced for the first time at the Supreme Court render the appeal inadmissible.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da ELISABETTA MARIA MOROSINI - Presidente - Ord. n. sez. 11292/2025 PAOLA BORRELLI CC - 09/07/2025 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 10866/2025 PIERANGELO CIRILLO GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferrari Mirko nato a Roma il 18/01/1990; avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Mirko Ferrari per il reato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 99 cod. pen., non è deducibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede, avendo il ricorrente censurato, in appello, il solo giudizio di bilanciamento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICHELE CUOCO ELISABETTA MARIA MOROSINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27327/2025 Roma, lì, 24/07/2025