Italian Supreme Court dismisses appeal as theft crime expired due to specific recidiva extending the limitation period to twenty years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for aggravated theft. The appellant argued the crime was time-barred, but the court determined the specific recidiva extended the limitation period from ten to twenty years based on the offense date and prior convictions. Consequently, the court rejected the claim that the statute of limitations had expired before the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Art. 63, comma 4 cod. pen.; Art. 99, 161 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: When specific recidiva exists, the limitation period for theft is extended to twenty years, rendering an appeal based on expiration of the statute of limitations manifestly unfounded.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da ELISABETTA MARIA MOROSINI - Presidente - Ord. n. sez. 11291/2025 PAOLA BORRELLI CC - 09/07/2025 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 10842/2025 PIERANGELO CIRILLO GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Musci Daniele nato a Roma il 15/06/1990 avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Daniele Musci per il reato di furto aggravato; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 99 e 161 cod. pen. essendosi il reato prescritto prima della pronuncia di primo grado, è manifestamente infondato alla luce della pena edittale massima prevista per il reato contestato (dieci anni: artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e tenuto conto del tempus commissi delicti (5 settembre 2014) e del disposto di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen., con conseguente determinazione del termine massimo in anni venti, in ragione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e ritenuta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICHELE CUOCO ELISABETTA MARIA MOROSINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27326/2025 Roma, lì, 24/07/2025