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Ordinanza — n. 27323/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and improper fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Vincenzo and Fortunata Orlando inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for aggravated theft of electricity. The appellant Fortunata Orlando's claim of inadequate motivation was rejected due to its generic and abstract nature, while Vincenzo Orlando's attempt to reconstruct facts using different evaluation criteria was deemed inadmissible. Consequently, the court ordered the appellants to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the contested judgment; generic arguments or attempts to reconstruct facts via different criteria fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation generic grounds fact reconstruction criminal liability procedural costs Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente sui ricorsi proposti da: Orlando Vincenzo nato a Baucina il 05/02/1956; Orlando Fortunata nato a Palermo il 25/06/1979; avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, che aveva affermato la penale responsabilità di Vincenzo e Fortunata Orlando per il reato di furto aggravato di energia elettrica; - che l’unico motivo del ricorso proposto da Fortunata Orlando, a mezzo del quale si deduca mancanza di adeguata motivazione, il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate (atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati) e aspecifiche (in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata); - che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse Vincenzo Orlando, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile in questa sede, in quanto tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Con