Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding recidivism application under Article 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for the offense under Article 496 of the Penal Code. The appellant argued a defect in reasoning concerning the application of recidivism, but the court found this ground manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 496 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the application of recidivism is inadmissible if the lower court has adequately evaluated the relationship between the current offense and prior convictions and the appropriateness of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente sul ricorso proposto da: Domicoli Claudio nato a Gela il 17/08/1977; avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catania; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania, che aveva affermato la penale responsabilità di Claudio Domicoli per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto all’applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato conto di aver valutato, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e, successivamente, della congruità della pena irrogata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estenso