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Ordinanza — n. 27320/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court declares inadmissible preliminary reference on territorial jurisdiction under Art. 24-bis CPP due to lack of specific judicial analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the preliminary reference regarding territorial jurisdiction inadmissible because the lower court failed to perform the required specific analysis. Although the defense raised the issue again, the trial judge merely acknowledged it without addressing the substantive questions or assessing their seriousness as mandated by Article 24-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request was rejected, and the case files were returned to the Rome Tribunal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 24-bis cod. proc. pen.; The judge must specifically illustrate the issues raised by the parties and assess their seriousness; a mere acknowledgment of a previously rejected exception without this analysis renders the request under Art. 24-bis inadmissible.

Parole chiave

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Art. 24-bis cod. proc. pen. competenza territoriale rinvio pregiudiziale onere di illustrazione eccezione già rigettata Corte di Cassazione inammissibilità incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 24-bis cod. proc. pen.
P.Q.M Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
art. 24-bis cod. proc. pen
P.Q.M Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513
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Testo completo

la seguente sulla richiesta di decisione sulla competenza territoriale avanzata dal Tribunale Di Roma con ordinanza del 24/03/2025; nel procedimento a carico di Giordano Mario nato a ALESSANDRIA il 19/06/1966 Pallotta Daniele nato a ROMA il 03/08/1980 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale ordinario di Roma, preso atto della richiesta avanzata dalla difesa, ha trasmesso gli atti a questa Corte, rimettendo la decisione sulla sollevata eccezione di competenza, già rigettata dallo stesso giudice ad una precedente udienza; - che lo strumento processuale introdotto con l’art. 24-bis cod. proc. pen. si presenta come un meccanismo di risoluzione non doveroso (ma affidato al “prudente apprezzamento del giudice di merito”), funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, preventivo, che si aggiunge agli strumenti codicistici tradizionali (rappresentati dall'impugnazione ordinaria e dalla denuncia di conflitto) senza sostituirli (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513); - che il giudice, pertanto, ha l’onere di illustrare specificamente le questioni sollevate dalle parti e, alla luce della ricognizione della giurisprudenza esistente, la relativa serietà, presupposto implicito del legittimo esercizio di tale strumento; - che tale onere non è stato adempiuto, essendosi il giudice limitato a prendere atto dell’eccezione della difesa, peraltro già rigettata dallo stesso giudice in altra fase processuale; - che, pertanto, la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarata inammissibile;

P.Q.M Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consig