Italian Court dismisses appeal against theft conviction for exceeding scope of legal review in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing was excessive and the factual evaluation violated legal standards. The court rejected this, ruling that cassation review is strictly limited to legal errors and cannot re-evaluate facts or substitute the trial judge's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when they seek to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court or challenge the appropriateness of the sentencing without demonstrating a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Makhfi Mourad nato in Marocco il 16/09/1979; avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Biella, che aveva affermato la penale responsabilità di Mourad Makhfi per il reato di furto in abitazione; - che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge quanto alla valutazione dell’istruttoria dibattimentale e alla (eccessiva) determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, da un canto, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dall’altro, perché, l’onere argomentativo è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere e