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Ordinanza — n. 27314/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific regarding insufficient evidence claim under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27314/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was deemed generic and non-specific. The appellant argued that the appellate court's confirmation of guilt for aggravated theft lacked sufficient evidence, but the court found the arguments abstract and devoid of concrete references to the contested parts of the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal alleging insufficient evidence is inadmissible if its grounds are generic, indeterminate, and abstract, lacking specific reference to the contested portions of the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and non-specific grounds insufficient evidence claim procedural costs award Cassazione Roma decision risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Micele Giorgio Damiano nato a Torino il 19/11/1997; avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di Giorgio Damiano Micele per il reato di furto pluriaggravato; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna in assenza di elementi sufficienti ed idonei, è da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato indeterminate (atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati) e aspecifiche (in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estens