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Ordinanza — n. 27311/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27311/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the appeal merely reiterated arguments already rejected by lower courts without introducing new factual elements. Consequently, the decision stands based on the logical and non-contradictory reasoning of the territorial courts.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to propose new factual arguments or a different appreciation of facts, merely repeating censure already rejected by the appellate court with logical and non-contradictory reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of new factual arguments reiteration of rejected censure Article 609 code of criminal procedure Article 616 code of criminal procedure condono delle spese procedurali esame di cassazione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo dei quali si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
pen.; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo dei quali si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Abdelrahman Abdelrahman Abdelrahman Ahmed nato in Egitto il 02/06/1983; avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Alessandria, che aveva affermato la penale responsabilità di Ahmed Abdelrahman Abdelrahman Abdelrahman per il di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo dei quali si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., è indeducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale fondati su motivi e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere e