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Ordinanza — n. 27309/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction, rejecting claim for minor value mitigation due to lack of factual evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27309/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for a statutory mitigation based on the minor value of the stolen item, but failed to provide concrete factual data supporting this claim. The court ruled that the law requires the harm caused to be trivial, considering both the item's value and the victim's suffering, which the appellant did not substantiate.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.: The statutory mitigation for minor value requires concrete factual evidence demonstrating the harm was trivial, considering both the item's worth and the victim's suffering, and is inadmissible without such proof.

Parole chiave

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statutory mitigation minor value aggravated theft conviction inadmissible appeal grounds concrete factual evidence trivial harm requirement restituzione speciale restituzione del termine danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato (essendo irrilevante la restituzione e il relativo arco temporale trascorso: Sez.
Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 597 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019
pen., è manifestamente infondato (essendo irrilevante la restituzione e il relativo arco temporale trascorso: Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Diallo Khadim nato in Senegal l'11/11/1992; avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di Khadim Diallo per il reato di furto pluriaggravato; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 597 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato (essendo irrilevante la restituzione e il relativo arco temporale trascorso: Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922) e generico, perché, a fronte del furto di un cellulare non ha indicato concreti dati fattuali dai quali dedurre l’invocata particolare tenuità del valore e comunque non considera che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consig