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Ordinanza — n. 27306/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a suspended sentence and a reclassification of facts, but failed to provide the required specific critique of the lower court's reasoning in the appeal brief. Consequently, the court rejected the arguments regarding the violation of procedural and substantive criminal law articles.

Regesto Legislator

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Art. 168-bis c.p.p.; Art. 464-quater c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the reasoning of the contested decision with logical and non-contradictory references to the specific pages of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific criticism suspended sentence request reclassification of facts Italian criminal procedure abbandono del procedimento per truffa tentato furto restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 168-bis c.p.p.
Art. 464-quater c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art. 614 cod. pen
4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si invoca la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 614 cod. pen.), non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Laffore' Giuseppina nato a Asti il 30/01/1969; avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Asti, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppina Lafforè per il reato di tentato furto pluriaggravato in abitazione; - che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, ulteriormente argomentando attraverso successiva memoria del 16 giugno 2025; - che il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce violazione degli artt. 168-bis cod. pen e 464-quater cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, è indeducibile in questa sede, in quanto non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata attraverso congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, che con argomentazioni logiche e non contraddittorie, ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti necessari per disporre l’invocata sospensione del procedimento (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si invoca la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 614 cod. pen.), non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, con la quale il ricorrente non si confronta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Cons