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Ordinanza — n. 27305/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against conviction for aggravated theft, citing lack of new arguments and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giovanni Puccio and Sergio Salsiccia inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft. The appellants argued for a re-evaluation of their criminal responsibility and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these grounds either already fully examined or procedurally barred. Consequently, the court rejected the claims as infounded and ordered the defendants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals must present new grounds not already examined; if arguments merely reproduce previous disallowed criticisms or contest matters outside the scope of the appeal, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated theft conviction general mitigating circumstances recidivism application Court of Cassation ruling furto di lieve entità recidiva nell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente sui ricorsi proposti da: Puccio Giovanni nato a CARINI il 01/08/1996; Salsiccia Sergio nato a PALERMO il 22/09/1983; avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Puccio e Sergio Salsiccia per il reato di furto aggravato loro contestato al capo b) della rubrica; - che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del Puccio e l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del Salsiccia, a mezzo dei quali si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (quanto all’intervenuto riconoscimento), sono indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata), con i quali i ricorrenti non si confrontano e che danno conto che il riconoscimento avvenuto non solo alla luce dell’abbigliamento indossato, ma anche delle fattezze fisiche dei ricorrenti; - che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, dove si dà atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell’imputato e della conseguente sua maggiore pericolosità) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/