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Ordinanza — n. 27304/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft of drinking water due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of drinking water. The sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning regarding the defendant's liability, was rejected as merely repetitive of arguments already properly addressed by the trial judges. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a defect in reasoning that is merely a reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning repetitive arguments theft of drinking water procedural costs prova del sangue inutilizzabilità delle prove illecite abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Barilla' Rosalba nato a Raggio Calabria il 18/04/1970; avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, che aveva affermato la penale responsabilità di Rosalba Barillà per il reato di furto pluriaggravato di acqua potabile; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), con i quali il ricorrente non si confronta e che danno ampiamente conto dell’inutilità di un accertamento peritale avente per oggetto il periodo nel quale sarebbe stata sottratta l’acqua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere es