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Ordinanza — n. 27303/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27303/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for aggravated theft of electricity, claiming lack of awareness and the absence of aggravating circumstances. The court rejected these claims as they were either merely repetitive of previously rejected arguments or manifestly unfounded, lacking the specific procedural violations required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of prior rulings, manifestly unfounded, or fail to identify specific procedural errors, thereby exceeding the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetitive grounds manifest unfoundedness lack of specific grounds cassation review limits risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art. 625 cod. pen
7 e 7-bis dell’art. 625 cod. pen.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Pillari Domenico nato a Rizziconi il 13/05/1965; avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Pillari per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, ulteriormente argomentando attraverso successiva memoria del 16 giugno 2025; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente (sotto il profilo della ritenuta consapevolezza della sottrazione), è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e comunque finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo e il terzo motivo di ricorso, a mezzo dei quali si deduce l’insussistenza delle aggravanti di cui ai nn. 7 e 7-bis dell’art. 625 cod. pen. e la conseguente prescrizione del reato è ugualmente indeducibile per manifesta infondatezza, avendo i giudici di merito ampiamente motivato in ordine alla consapevolezza del ricorrente in ordine alla condotta delittuosa in atto (cfr. pagg. 6 della sentenza di primo grado e 5 di quella di secondo grado); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 I