Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for forgery, citing established case law on gross falsity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for forgery. The appellant argued the falsity was not gross enough to warrant criminal liability and sought the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the first argument contradicts consistent jurisprudence regarding gross falsity while the second was already adequately examined by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging criminal liability for forgery based on the degree of falsity are inadmissible if they contradict established case law, and arguments regarding non-punishment causes are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Lanzino Concetta nato a Cosenza il 12/12/1960; avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza, che aveva affermato la penale responsabilità di Concetta Lanzino per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.; - che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, ulteriormente argomentando attraverso successiva memoria del 5 giugno 2025; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità alla luce della ritenuta grossolanità del falso, è manifestamente infondato alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 22040 del 19/02/2019, Caccuri, Rv. 276103;
Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011, dep. 2012, Martinelli, Rv. 252459); - che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. , è inammissibile, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, indeducibile, in quanto, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2