Italian Court dismisses criminal appeal for genericity regarding sentencing and recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding sentencing and recidivism. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found these arguments abstract and devoid of concrete connection to the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are conclusively generic, as abstract arguments lacking specific connection to the contested judgment's reasoning fail to meet the requirement of concrete deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Aperi Simone Giovanni nato a Catania il 16/12/1985; avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Catania; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania, che aveva affermato la penale responsabilità di Simone Giovanni Aperi per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e all’applicazione della disciplina della recidiva, non è deducibile in questa sede in quanto affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato aspecifiche, poiché sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (che ha dato conto delle ragioni della sua decisione: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere est