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Ordinanza — n. 27128/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding abbreviated trial conditions and witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Albini's appeal against the Court of Appeal's judgment inadmissible and ordered him to pay costs. Albini argued that the trial judge erred by denying the abbreviated procedure conditioned on hearing witness Acampora and by failing to admit his testimony. The court found these claims manifestly unfounded because the lower court correctly ruled the request for escussion was rejected due to lack of necessity, and the witness could not provide exculpatory evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of procedural rules regarding the abbreviated trial or witness testimony is manifestly unfounded and lacks logical basis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility abbreviated trial conditions witness escussion denial manifestly unfounded claim exculpatory testimony failure licenziamento abusivo abbandono del posto di lavoro violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Marcello Albini; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBINI MARCELLO nato a UDINE il 05/07/1975 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marcello Albini; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in relazione sia al diniego di ammissione al rito abbreviato condizionato all'audizione del teste Acampora, sia alla mancata assunzione della suddetta testimonianza in fase dibattimentale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale di rigettare l'istanza di escussione del teste, a cui era condizionata la richiesta del giudizio abbreviato, con motivazione lineare ed immune da illogicità (si veda, in particolare, pag. 5 sulla mancata indicazione, da parte della difesa, della necessità e della rilevanza della prova); ritenuto, inoltre, che anche le doglianze relative alla mancata ammissione della testimonianza dell'Acampora a prova contraria appaiono manifestamente infondate avendo il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, correttamente affermato come il predetto teste non avrebbe potuto fornire alcuna prova a discarico (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden