Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and failure to identify restitution items.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simone Lakatosz inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for recycling and the refusal to return seized assets. The court rejected the claims as generic repetitions of arguments already dismissed on appeal and noted the failure to specify which seized items required restitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific arguments by merely reiterating those already rejected, and if the request for restitution fails to identify the specific assets involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKATOSZ SIMONE nato a NOVARA il 28/12/1996 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Simone Lakatosz; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta l'erronea applicazione della dell'art. 648 cod. pen.,non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata nella quale la corte ha correttamente ritenuto provata la penale responsabilità del Lakatosz dal ritrovamento degli oggetti riciclati in una cantina pertinenziale all'abitazione dell'odierno ricorrente-nella quale aveva la residenza anagrafica all'epoca dei fatti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata restituzione dei beni sequestrati dei quali non risulta dimostrata la provenienza illecita, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che inoltre, non vengono indicati dall'odierno ricorrente i beni estranei ai fatti di cui all'imputazione di cui dovrebbe essere ordinata la restituzione, tenuto conto altresì del fatto che in primo grado non vi è stata confisca; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i