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Ordinanza — n. 27124/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming factual reconstruction error in rape robbery conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27124/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni D'Angelo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. D'Angelo argued the lower court's reasoning regarding his joint responsibility for the rape robbery was flawed. The court rejected this, stating that cassation cannot re-evaluate factual elements already assessed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition joint criminal responsibility rape robbery conviction judicial review limits revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIOVANNI (CUI 00AGMKI) nato a MONTECCHIO EMILIA il 16/07/1975 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni D'Angelo; ritenuto chel'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese nella sentenza oggetto di ricorso, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 1-3 della sentenza impugnata dove sono analiticamente indicati i plurimi elementi che consentono di identificare l'odierno ricorrente quale concorrente nel reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Preside