Cassation court dismisses appeal claiming minor offense mitigation for aggravated robbery due to lack of factual basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abdelkrim Beradi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground for appeal sought to apply the mitigating circumstance of minor offense severity under Article 628 of the Penal Code, relying on a recent Constitutional Court interpretation. The court rejected this request because the established facts revealed a violent, multi-person robbery at night, which contradicted the requirement for low harm or danger necessary for such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 c.p.; Art. 113 c.p.: The mitigating circumstance of minor offense severity requires the court to assess the nature, means, and consequences of the act; where the conduct involves high violence and multiple perpetrators, the presumption of minor offense is rebutted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERADI ABDELKRIM nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 29/05/1991 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abdelkrim Beradi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art. 628, cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, poiché secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito e, in particolare, appare ictu ocull come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal ricorrente a fronte della modalità della condotta criminosa, trattandosi di una condotta di rapina pluriaggravata in quanto posta in atto da più persone riunite, in luogo isolato ed in tempo di notte con un elevato grado di violenza nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug