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Ordinanza — n. 27121/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as reiteration of already reviewed complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Adama Saine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the finding of recidivism, but the court ruled this was a reiteration of complaints already adequately examined by the Court of Appeal. The decision emphasized that the lower court correctly applied legal principles requiring a concrete assessment of the relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it reiterates complaints already reviewed, and the court must conduct a concrete assessment of the link between the current offense and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment reiterative complaint Article 133 Penal Code inadmissible appeal criminal propensity evaluation pericolo di reiterazione criminalità persistente reiterate inosservanze della legge

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAINE ADAMA nato il 22/12/1998 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adama Saine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva, oltre a non essere consentito poiché reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate disattese dal giudice di appello, è manifestamente infondato; considerato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a