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Ordinanza — n. 27120/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary sentencing comparison review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anna Maria Lopes inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the sentencing comparison between generic mitigating and aggravating circumstances under Article 61(2) of the Penal Code. The court ruled that such evaluations are discretionary merits judgments immune from cassation review unless arbitrary or illogical, finding the lower court's reasoning sound.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 2 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot review the discretionary judgment of merit regarding the comparison of mitigating and aggravating circumstances unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances comparison aggravating circumstances penalty cassation jurisdiction limits aggravamento della pena attenuazione della pena peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 2 cod. pen.
Letto il ricorso di Anna Maria Lopes; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 61 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES ANNA MARIA nato a LEONFORTE il 13/03/1960 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Maria Lopes; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito che a pag. 2 della sentenza ha sottolineato l'intensità del dolo e l'esistenza di un disegno criminoso finalizzato ad ottenere profitti ingiusti sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden