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Ordinanza — n. 27119/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of new evidence, upholding lower court's fraud conviction reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabio Ippoliti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate evidence regarding a fraud charge concerning a Postepay card. The court rejected this, stating that cassation courts cannot re-evaluate facts or substitute their own judgment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of procedural results for those of the lower courts nor test the logical soundness of the judgment by comparing its reasoning with external models.

Parole chiave

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preclusion principle cassation review limits lack of new evidence fraud conviction logical reasoning standard abbandono del procedimento per truffa falsificazione di valori di bollo ufficiali truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITI FABIO nato a PESCARA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Ippoliti; letti i motivi nuovi ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata nella parte relativa all'intestazione in capo all'odierno ricorrente della carta postepay su cui è confluito il denaro) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17