Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Atef Chouchene inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's decision on grounds of insufficient reasoning, excessive punishment, and incorrect legal qualification, but the court found these arguments generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed to meet the statutory requirements for specificity, preventing the appellate judge from exercising their review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and thereby preventing the appellate judge from identifying the specific reliefs raised.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUCHENE ATEF nato il 23/03/1991 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Atef Chouchene; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente