Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of critical analysis on robbery elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mohamed Ali Jalloul inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for robbery, arguing for improper qualification and the application of a recent Constitutional Court ruling on minor offenses. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without providing the specific critical analysis required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must offer new critical arguments; mere repetition of lower court reasoning renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOUL MOHAMED ALI nato il 13/12/1975 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamed Alì Jallo41; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli elementi tipici della rapina impropria ed il secondo motivo con cui si chiede la riqualificazione del reato contestato nella fattispecie tentata (e non consumata), non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata ha ritenuto integrati gli elementi tipici del reato contestato avuto riguardo alla compiuta sottrazione dei capi di abbigliamento ed alla violenza esercitata verso gli addetti alla sicurezza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi la di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 di cui la difesa aveva chiesto l'applicazione in fase di discussione, è stato superato dalla Corte di appello con argomentazione che valorizzando elementi oggettivi (le modalità della condotta "prolungata e protratta in vari momenti e in diverse fasi dell'azione illecita) ha consentito di escludere la sussistenza dell'attenuante; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura piena è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,