Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27115/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal of litigation and orders costs under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the litigation while the proceedings were still ongoing. The appellant, Saverio Mauro, had previously filed an appeal against a first-instance judgment but subsequently renounced the challenge. Consequently, the court ordered Mauro to pay procedural costs and a fine of 500 euros to the Fine Fund under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; When a party renounces the appeal during the proceedings, the appeal is declared inadmissible and the appellant is condemned to pay the procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural costs fine fund payment Code of Criminal Procedure voluntary renunciation Corte di Cassazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SAVERIO nato a COSENZA il 16/09/1976 avverso la sentenza del 23/01/2025 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Saverio Mauro; rilevato che nelle more del giudizio il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; considerato che a ciò consegue per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025.