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Ordinanza — n. 27112/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding Art. 62(4) penalty mitigation failing to outweigh recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giulio Menegotto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code should prevail over his recidivism, citing Constitutional Court ruling No. 141/2023. The court rejected this, noting that the lower court properly exercised its factual discretion to exclude the mitigation due to the severity of the damage and the value of goods involved, rendering the constitutional ruling inapplicable to this specific case.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 69 co. 4 cod. pen.; The lower court's factual assessment excluding a statutory mitigation that does not outweigh recidivism is not subject to review in cassation unless logically flawed, and Constitutional Court rulings on legislative illegality do not automatically override the merit court's discretion in concrete cases.

Parole chiave

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Art. 62 n. 4 cod. pen. recidiva reiterata attenuante di legge giudice di merito Corte Costituzionale n. 141/2023 inammissibilita ricorso valore beni danno accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Giulio Menegotto; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n.
Art. 69 co. 4 cod. pen.
141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co.
Corte Costituzionale n. 141/2023
255791 - 01), sicchè nel caso concreto non rileva la pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv.
Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENEGOTTO GIULIO nato a SIRACUSA il 30/01/1987 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giulio Menegotto; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla mancata prevalenza di detta attenuante sulla contestata recidiva, oltre a non essere consentito in quanto riproduttivo di profili di censura già proposti in sede di appello, è manifestamente infondato poiché, premesso che l'applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, osserva il collegio che nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso, in radice, la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. motivando in maniera congrua e non illogica (si veda pag. 4 della impugnata sentenza nella parte in cui fa riferimento al valore dei beni, al danno cagionato alla struttura ed alla persona offesa), in linea con l'indirizzo incontrastato della Corte di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01), sicchè nel caso concreto non rileva la pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co. 4, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17