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Ordinanza — n. 27108/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected appellate arguments without specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27108/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Tagliabue inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Tagliabue argued against the lower court's reasoning on liability, but the court found his arguments were not specific enough to constitute a proper critique. Consequently, the court ruled that the appeal merely repeated points already rejected at the appellate level without providing new substantive analysis.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequa repetition of arguments already rejected in the appellate judgment and fail to provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of specific argumentation appellate review standards court costs and fine motivi di cassazione inadempimento reiterato motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIABUE MIRKO nato a CREMONA il 15/02/1982 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirko Tagliabue; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025