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Ordinanza — n. 27107/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding inadmissibility of appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding the inadmissibility of the appeal act. The court rejected this, noting the lower court's reasoning was logical and that the appeal lacked the required specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds Article 581 Code of Criminal Procedure specificity of appeal reasons Court of Cassation ruling motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
la genericità dell'atto di appello presentato nell'interesse dell'Aruta e la conseguente inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 581 cod.
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso di Andrea Aruta; considerato che nel caso di specie deve darsi atto dell'intervento della Corte costituzionale che con sentenza n.46/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod. pen., come modificato dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
la genericità dell'atto di appello presentato nell'interesse dell'Aruta e la conseguente inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARUTA ANDREA nato a ACERRA il 23/01/1986 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Aruta; considerato che nel caso di specie deve darsi atto dell'intervento della Corte costituzionale che con sentenza n.46/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u), della L. 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni"; che, tuttavia, tale intervento non rileva nel caso concreto in termini di pena illegale poiché il giudicante ha irrogato all'imputato una pena (mesi 4 e gg. 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa) attestata sui limiti edittali dell'art. 646 cod. pen. nella versione antecedente alla L.3/2019 posto che il reato risulta consumato tra il 2015 e il 2017; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente affermato (cfr. pag.

5) la genericità dell'atto di appello presentato nell'interesse dell'Aruta e la conseguente inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; considerato che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che non può darsi corso alla liquidazione delle spese di parte civile perché tardiva la richiesta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili. Così deciso,