Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court erred in finding the querela procedible because the accuser lacked standing, but the court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed on appeal. The court held that the appellant failed to provide a specific, argumentative critique of the appellate judgment and confirmed the lower court's finding that the accuser was properly authorized to file the complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, argumentative critique of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRO MARIO nato a PALESTRINA il 13/06/1968 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Sarro; letta la memoria difensiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza della condizione di procedibilità atteso che la querela era stata presentata da un soggetto non legittimato, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, ha correttamente ritenuto, in aderenza alle risultanze processuali, che il denaro utilizzato per il versamento apparteneva al Minoccheri il quale, pertanto, può certamente ritenersi persona offesa legittimata a presentare querela (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugn