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Ordinanza — n. 27105/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Fruci inadmissible and ordered him to pay court costs. Fruci argued that the appellate court failed to properly address his claims regarding the subjective element of the crime of receipt and the application of mitigating circumstances. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already considered and dismissed by the lower court without providing a concrete, specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court arguments; generic criticisms lacking a concrete argumentative confrontation with the decision's reasoning render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique subjective element crime mitigating circumstances denial ricettazione bene sequestrato protezione del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 648, cod. pen.
Letto il ricorso di Antonino Fruci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Antonino Fruci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUCI ANTONINO nato a SANTO STEFANO IN ASPROMONTE il 12/02/1982 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Fruci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4- 6 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione in ragione della disponibilità, desunta dal possesso delle chiavi, del capannone ove sono stati rinvenuti i beni ricettati e dall'assenza di una valida giustificazione alternativa fornita dall'odierno ricorrente); considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta parimenti reiterativo e, pertanto, non consentito in quanto espone doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito nella sentenza impugnata ove correttamente si esclude la concessione di detta attenuante alla luce del rilevante valore economico dei beni ricettati e dello stato di non incensuratezza dell'imputato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co