Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Oteri Antonella and Lanza Stefano inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to establish the elements of the crime of public insult under Article 633 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing a concrete, reasoned critique of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they consist solely of the repetition of arguments already rejected without offering a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTERI ANTONELLA nato a MESSINA il 12/06/1986 LANZA STEFANO nato a MESSINA il 24/05/1980 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Lettii ricorsi di Oteri Antonella e Lanza Stefano; ritenuto che i due motivi oggetto dei ricorsi in esame, che deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., difettandone gli elementi costitutivi, non sono consentiti poiché non risultano connotatctn dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata nella parte in cui sono indicati i singoli elementi probatori che consentono di ritenere pienamente integrato il reato ascritto, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 gi