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Ordinanza — n. 27101/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Umberto Calderone inadmissible and ordered him to pay costs. The court rejected the first three grounds as mere repetitions of arguments already dismissed at the appellate level, failing to meet the specific criticism requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the fourth ground was rejected because it attempted an impermissible factual reconstruction, a power reserved exclusively to the trial judge under established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: Appeals must offer specific, non-repetitive arguments distinct from those already decided, and cannot attempt to reconstruct facts using criteria different from those applied by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments factual reconstruction specific criticism code criminal procedure motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., lamentando, in particolare l'insussistenza degli elementi dell'ingiusto profitto e degli artifici e raggiri necessari all'integrazione del delitto di truffa, non sono consentiti poiché non risultano connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Umberto Calderone; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONE GIUSEPPE UMBERTO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/10/1992 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Umberto Calderone; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare l'insussistenza degli elementi dell'ingiusto profitto e degli artifici e raggiri necessari all'integrazione del delitto di truffa, non sono consentiti poiché non risultano connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 5- 8 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'odierno ricorrente conformemente all'esauriente disamina dei dati probatori); considerato che il quarto motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-7 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025.