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Ordinanza — n. 27100/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal for trademark counterfeiting and forgery charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27100/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ousmane Toure Elhadji inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a retrial regarding the application of criminal law for trademark counterfeiting and forgery, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these arguments, stating that the first ground was unfounded due to adequate motivation and that the second ground lacked the specific elements required by procedural law to allow for a valid review of the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal must be rejected if the grounds are generic, indeterminate, or manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is sufficient to satisfy the requirements of legal review and logical consistency.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds trademark counterfeiting forgery criminal liability substitute penalty review attenuating circumstances Cassazione Rome contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
4 della sentenza impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 cod. pen.
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Ousmane Toure Elhadji; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod.
art. 133 cod. pen
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv.
Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHADJI OUSMANE TOURE nato il 04/05/1992 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ousmane Toure Elhadji; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che dà conto della non grossolanità del falso (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); va, inoltre, rilevato che, in ogni caso, non assume alcun rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana «considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'assenza di motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione della pena pecuniaria sostitutiva, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre che riproduttivo di profili di censura già proposti in appello, è manifestamente infondato in quanto, premesso che l'applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici, nel caso di specie, emerge come i giudici di merito abbiano ritenuto non ravvisabile il danno economico di speciale tenuità sulla base di una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza nella parte in cui si fa riferimento al valore dei beni falsificati e ricettati ed alla non occasionalità della condotta criminosa), in linea con l'indirizzo incontrastato della Corte di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am