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Ordinanza — n. 27099/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud due to lack of new specific arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27099/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Damiano Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a violation of law regarding civil liability for the crime of fraud, but the court found these arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without new substantive critique. Consequently, the court upheld the lower court's finding that all elements of the fraud offense were fully constituted.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of the repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing a concrete, specific, and argumentative critique of the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments fraud offense elements lack of specific critique procedural code requirements pubblicità ingannevole pubblicità dell'appalto accusa di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., trattandosi di un contratto concluso mediante accettazione di un'offerta pubblicamente resa, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO nato a SIDERNO il 28/07/1978 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Damiano Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen., trattandosi di un contratto concluso mediante accettazione di un'offerta pubblicamente resa, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente ritenuto integrata in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di truffa con particolare riferimento alla sussistenza degli artifici e dei raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug