Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating facts or logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Aiello inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by re-evaluating evidence and reconstructing facts differently from the first instance. The court rejected this, citing the strict preclusion against the Supreme Court re-examining factual findings or logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; The Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual findings or re-examining the logical soundness of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO MARCO nato a CATANZARO il 31/05/1957 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Aiello; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata dove il giudice di appello, in aderenza alle risultanze processuali, ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17