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Ordinanza — n. 27095/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming non-punishment and alternative fines, ruling arguments lack specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected in the appellate court without substantive new analysis. Furthermore, the request to substitute a fine for detention was rejected because the lower court correctly determined the fine was inadequate for the offender's reeducation needs, a factual assessment not subject to legal review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 20-bis c.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected in the appellate judgment without providing a specific, arguable critique are inadmissible; similarly, requests to substitute alternative fines are inadmissible if the lower court's factual finding of inadequacy is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of arguments lack of specific critique alternative fine substitution factual assessment review manifest illogicity standard non-punishment cause esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Peter Akhere; considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 20-bis cod. pen.
265826); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Peter Akhere; considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 20-bis cod. pen
265826); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHERE PETER nato il 12/03/1982 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Peter Akhere; considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. è manifestamente infondato avuto riguardo alla seconda ratio decidendi consistita nel rilevare che "la pena pecuniaria sarebbe del tutto inadeguata e priva di efficacia rispetto all'esigenza di far comprendere al prevenuto il reale disvalore delle condotte dallo stesso poste in essere"; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle pene sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente affermato come la pena sostitutiva richiesta risulti inadeguata e non funzionale alle esigenze di rieducazione del condannato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.