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Ordinanza — n. 27093/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific argumentation and infounded non-punishment claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Damiano Contini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground for appeal was rejected because it merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new substantive criticism. The second ground, challenging the application of the non-punishment provision for habitual conduct, was deemed infounded as the lower court correctly assessed the habitual nature of the behavior. Consequently, the court upheld the lower judgment, emphasizing that the judge's discretion in evaluating the specific circumstances of the case was properly exercised.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal must offer specific and arguable criticism of the lower court's reasoning, and the assessment of habitual conduct for non-punishment requires a complex evaluation of the defendant's specific behavior and subsequent crimes, not mere stylistic clauses.

Parole chiave

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inadmissible appeal habitual conduct non-punishment provision specific argumentation judicial discretion reiteration of arguments Cassa delle ammende reato impossibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciannnnacca
Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI DAMIANO nato a CAGLIARI il 15/10/1985 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Damiano Contini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di tentata truffa, ritenendo configurabile un reato impossibile per inidoneità dell'azione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione della abitualità della condotta (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, dovendosi ritenere rilevanti anche i reati successivi a quello in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Infatti, la sentenza Tushaj con principio ribadito da Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017 - dep. 29/05/2017, RG. in proc. Sciannnnacca,Rv. 270637, nello stigmatizzare che la nozione di comportamento abituale è diversa da quella della disciplina legale della recidiva, ha affermato che i reati da prendere in esame ai fini dell'apprezzamento della serialità dei comportamenti ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità possono essere, a differenza della recidiva che presuppone l'esistenza di precedenti condanne, anche successivi a quello sub judice.

Deve perciò ritenersi che il requisito soggettivo previsto per l'applicabilità della causa di non punibilità, la cui ratio è strettamente legata al concetto di devianza non occasionale, postula una valutazione esclusivamente riferita agli illeciti penalmente rilevanti commessi dall'imputato e non già alla condotta da costui tenuta successivamente alla commissione dell'illecito (Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Rv. 278391). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen