Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks to re-evaluate facts on appeal court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to obtain a different factual assessment of evidence already reviewed by the lower courts. The appellant argued that the appellate court erred in holding him criminally liable for possessing drugs based on his use of a right to silence during interrogation, ignoring his own statements and the presence of similar evidence in his garage. The court rejected this, noting that the appeal sought to re-evaluate factual findings rather than correct legal errors, which is prohibited at this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks to re-evaluate factual findings or evidence already examined by the appellate court, as the supreme court's role is limited to verifying the correct application of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI DAMIANO nato a ROMA il 27/11/1989 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Grassi Damiano propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26/06/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 21/09/2022, di condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 6000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 3096 del 1990, così riqualificati i fatti.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., per aver la Corte di appello affermato la penale responsabilità del ricorrente per il sol fatto di essersi costui avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, a nulla valendo le spontanee dichiarazioni rese dal solo Sanchirico volte a chiarire l'estraneità dei computati per l'intera dinamica dei fatti, non essendovi peraltro alcuna prova certa che la busta di plastica rinvenuta nella cassettiera fosse nella disponibilità del Grassi.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile in quanto la Corte di appello ha affermato che il Grassi non avrebbe addotto motivi plausibili che avrebbero giustificato l'aver accompagnato il Sanchirico in garage, emergendo, al contrario, solo quelli attinenti alla merce contenuta nello stesso garage e cioè la sostanza stupefacente; inoltre, in una cassettiera, all'interno del garage, è stata rinvenuta una busta di plastica analoga a quella vista trasportare da Grassi, unitamente a sostanza granulosa da taglio, nonché individuati cinque involucri di cocaina e, da ultimo, a conferma della penale responsabilità, la Corte di appello ha evidenziato che, a seguito della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti in suo possesso altri gr. 5,80 di hashish, circostanza idonea a dimostrare che il ricorrente fosse già in possesso di sostanza stupefacente per l'utilizzo personale e dunque la presenza in loco dimostra la sua cointeressenza nella gestione della sostanza stupefacente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente aria Bee ric Magro Gio i Liberati 9 r ‘ n o ataRCDSITFA