Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest illogicality in sentencing and credibility assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mirsad Hasani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the credibility of the victim and the sentencing measures, but the court found no manifest illogicality or contradiction warranting review. Consequently, the court ruled that the first ground was a merit-based attack rather than a legitimate cassation issue, while the second and third grounds regarding sentencing fell within the discretion of the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely contests the factual assessment or sentencing without demonstrating a manifest illogicality or contradiction in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI MIRSAD nato il 14/10/1991 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mirsad Hasani; rilevato che il primo motivo di impugnazione si risolve in una critica all'esito della valutazione della prova da parte del giudice, contestando l'indebita (secondo la difesa) patente di credibilità riconosciuta alla persona offesa e l'insufficienza/inefficacia degli elementi di riscontro; si tratta della classica argomentazione attinente al merito, incapace di enucleare una critica di legittimità che non può basarsi sulla semplice 'erroneità' o Incongruenza' o 'insufficienza' o 'carenza' della motivazione ma che deve identificare una manifesta illogicità, che, cioè, risulti ictu ocu/i, tale il distacco dalla logica comune; tutto questo nella affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio; considerato che secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti ad aspetti sanzionatori (misura della pena e misura di sicurezza) non sono consentiti in questa sede poiché, in assenza di contraddizioni o di manifeste illogicità, il trattamento sanzionatorio e la relativa motivazione esulano dallo scrutinio della Corte di legittimità, poiché rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; i motivi, peraltro, appaiono altresì manifestamente infondati, a fronte di una motivazione sui rispettivi aspetti, particolarmente ampia ed equilibrata, con la quale i motivi di ricorso nemmeno si confrontano compiutamente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17