Cassation court dismisses appeal as generic, noting appellant ignored damage analysis in lower court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for the exclusion of criminal liability due to the minor nature of the crime of receiving stolen goods, but failed to address the lower court's specific reasoning regarding the extent of the damage caused. The court rejected the appeal because the grounds were too general and did not adequately confront the detailed motivation provided by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal must specifically confront the lower court's reasoning; generic complaints regarding the exclusion of liability for minor crimes are inadmissible when the lower court has thoroughly analyzed both prior obstacles and the actual damage caused.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLUGARU MARIAN nato il 22/05/1982 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marian Plugaru; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., risulta generico, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte di appello che, nell'escludere l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato non solo i precedenti ostativi, tema su cui il ricorso si è profuso, ma anche 'l'entità del danno cagionato', profilo sul quale, per contro, il ricorso non ha speso parola; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025