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Ordinanza — n. 26795/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for tardiness of complaint raised for the first time at Cassation level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26795/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding procedural tardiness was raised for the first time at this level. The appellant, Biagio Castorina, argued for the review of the lower court's decision, but the court found the issue violated the chain of jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A complaint regarding procedural tardiness cannot be raised for the first time in a cassation appeal, as doing so violates the chain of jurisdiction and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tardiness of complaint chain of jurisdiction cassation appeal procedural inadmissibility devolutiva chain preclusione per tardività tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Letto il ricorso Biagio Castorina; rilevato che il motivo di impugnazione, sulla tardività della querela, non è consentito in questa sede perché formulato per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTORINA BIAGIO nato a CATANIA il 22/05/1965 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Biagio Castorina; rilevato che il motivo di impugnazione, sulla tardività della querela, non è consentito in questa sede perché formulato per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente effrazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile per la tardività del deposito della memoria difensiva ed allegata nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, il 17 giugno 2025.