Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26793/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence as sentencing discretion is immune from review if motivated without contradictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26793/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Elhami Foglieni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive due to a lack of motivation, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that sentencing discretion is immune from review when the judgment is logically consistent and free of contradictions, even regarding aggravating or mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that the gradation of the penalty falls within the discretion of the trial judge and is immune from review if the motivation is free of contradictions or manifest illogicalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion excessive penalty lack of motivation Court of Cassazione inadmissible appeal judicial review immunity logical consistency prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIENI ELHAMI nato il 18/08/1986 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elhami Foglieni; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla pena, da ritenersi eccessiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuantiie per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è immune da vaglio di legittimità se viene espresso in una motivazione che, come nel presente caso, è immune da contraddizioni o manifeste illogicità, nemmeno dedotte nel caso specifico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025.