Italian Court dismisses appeal as argument on prior crime is irrelevant to current conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Dalila Cella's appeal inadmissible for failing to address the substantive grounds of the lower court's decision. While the appellant argued the conviction lacked motivation regarding her criminal responsibility for the crime in Article 648 of the Penal Code, the court noted this argument was entirely disconnected from the actual issue decided. The court ruled that since the prior theft was proven by the negotiable title's value, the appeal's focus on excluding that prior crime was legally infounded and therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised concern a hypothetical prior crime that was neither charged nor relevant to the conviction based on the negotiable title's value.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLA DALILA nato a NAPOLI il 06/10/1989 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dalila Cella; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato ed addirittura ‘scentrato' rispetto,a1 thema decidendum, giacché insiste nell'escludere e nel negare rilevanza di reati di falso che non sono mai stati oggetto di imputazione e che anzi, la Corte d'appello, ha espressamente escluso quale ipotesi di reato presupposto; considerato, per contro, che a ritener integrati i reati contestati è sufficiente la constatazione, come ritenuto in sentenza, che non vi sia prova della partecipazione dell'imputata nel reato presupposto (furto) e che il titolo risulti negoziato con conseguimento a favore dell'imputata del valore in esso indicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 20