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Ordinanza — n. 26791/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of lower court arguments and finds defense untenable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesca Pullizzi inadmissible, ordering her to pay costs. The court ruled that the appellant's arguments were merely a verbatim repetition of those already addressed by the Court of Appeal of Milan without new merit. Furthermore, the court found the defense's claim regarding the discovery of stolen goods during a forest walk to be legally unfounded and rejected the mitigating circumstance based on the value of the items and the defendant's criminal profile.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of arguments already fully examined by the lower court, or if the facts and law applied by the lower court are manifestly erroneous and unsupported by evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments manifest error criminal procedure mitigating circumstance forest discovery costs order motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLIZZI FRANCESCA nato a PAVIA il 13/01/1986 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesca Pullizzi; Ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso non rappresentino altro che la pedissequa riproposizione di motivi già formulati con l'atto d'appello ed adeguatamente affrontati dalla Corte di appello con motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; considerato, in ogni caso, la manifesta infondatezza della tesi difensiva addotta, del rinvenimento della refurtiva nel corso di una passeggiata nel bosco, e considerata altresì la correttezza giuridica della decisione che ha escluso la circostanza attenuante dell'art. 648, quarto comma, cod. proc. pen. tn base al valore del compendio ricettato ed al profilo criminologico dell'imputata, basato sui precedenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17,giugno 2