Italian Court dismisses appeal for generic and repetitive grounds violating statutory admissibility limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Garbin Manolo inadmissible due to procedural violations. The appellant's arguments were deemed merely repetitive, generic, and lacking specific references to the case facts or the court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict admissibility requirements set by the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) and b) c.p.p.; Appeals must contain specific criticisms of the judgment's reasoning rather than merely repeating factual versions or citing procedural norms inappropriately to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN MANOLO nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Garbin Manolo; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo e 'di stile', teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'amnnissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04); considerato che il secondo motivo è totalmente generico, ricorrendo a espressioni prive di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, bons à tout fa/re, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifiche e condannate all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17