Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of legitimate questions and violation of devolution chain.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Giannilivigni and Lauricella inadmissible and ordered them to pay costs. Giannilivigni's appeal was rejected because it merely restated lower court arguments without raising a legitimate question of law, violating the principle of devolution. Lauricella's appeal was dismissed for lacking the fundamental characteristics of a cassation request, as it failed to formulate any question of legality. Consequently, both petitions were rejected, and the appellants were condemned to pay the court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 628, comma 3, n. 1; Art. 112 cod. pen.: Appeals must raise a legitimate question of law; those merely restating lower court arguments or proposing new issues outside the devolution chain are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNILIVIGNI MICHELE nato a PALERMO il 11/11/2000 LAURICELLA ANTONINO nato a PALERMO il 23/06/1997 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ) 1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Michele Giannilivigni e Antonio Lauricella; considerato che il ricorso di Giannilivigni da un lato ripropone, nei medesimi termini dell'appello, le questioni attinenti alla responsabilità penale dell'imputato, senza tuttavia sollevare alcuna questione di legittimità e limitandosi a formulare ipotesi ricostruttive alternative, che non possono trovare seguito in questa sede, e, per altro lato, pone una questione di interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 628, terzo comma, n. 1 ed art. 112 cod. pen. che, oltre ad essere manifestamente infondata, è proposta per la prima volta in questa sede, e non è quindi consentita ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per violazione della catena devolutiva; ritenuto, in relazione al ricorso di Lauricella, che quello proposto non abbia le minime caratteristiche del ricorso in cassazione, mancando in radice la formulazione di una questione di legittimità, limitandosi l'atto alla ripetizione delle doglianze dell'appello sulla responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giu